Come ogni anno entro il 31 dicembre vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 47 del n. 305 di martedì 31 dicembre 2019) le note tabelle elaborate dall’ Automobile Club Italia (ACI) messe a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate per l’anno successivo. Aggiornate una volta ogni sei mesi servono per il calcolo del rimborso chilometrico. Quest’ultimo verrà corrisposto al dipendente che utilizza la propria auto o moto per svolgere l’attività lavorativa. Inoltre, rappresentano i documenti per determinare il valore del fringe benefit (nel caso di utilizzo di auto aziendale concessa in uso promiscuo) che il dipendente dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi.
Calcolare l’indennità chilometrica non è così facile se si considerano tutti gli elementi da valutare: numero dei cavalli del veicolo, la tipologia di carburante, la proprietà del mezzo usato e la normativa riguardante la fatturazione. Pertanto le tabelle ACI (nove in totale, una per ogni categoria di veicolo) riportate nel link di seguito aiutano e semplificano il calcolo del rimborso che spetta al viaggiatore in trasferta. Inoltre scopriremo la tassazione sull’auto aziendale introdotta nella nuova Legge di Bilancio a partire dal 1° luglio 2020 premiando i veicoli a bassa emissione di CO2.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19A08095/sg
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ToggleQuali sono i requisiti del rimborso chilometrico?
E’ bene ricordare che il rimborso chilometrico spetta al dipendente che per ragioni di lavoro debba recarsi in luogo diverso dalla sede abituale stabilita dal contratto. E’ quindi importante fare chiarezza su questo punto per valutare la richiesta del rimborso e la conseguente tassazione. Inoltre, l’indennità di rimborso chilometrico può essere richiesta non solo dal dipendente ma anche dai soci, collaboratori e dal personale esterno all’ azienda. Stabilito ciò, il successivo parametro da considerare per tale richiesta è la proprietà del veicolo. Durante un viaggio di lavoro se il mezzo utilizzato è aziendale i costi sono gestiti dalla società, mentre se il veicolo è di proprietà del dipendente o noleggiato, il lavoratore ha diritto al rimborso. Solitamente nelle spese del rimborso chilometrico (carburante) vengono considerate anche quelle spese “una tantum” come i costi del pedaggio o del parcheggio.
Come si calcola il rimborso chilometrico?
Per calcolare il rimborso chilometrico sono necessarie le tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Il portale ACI, tramite la registrazione, mette a disposizione un software che permette di effettuare il calcolo in qualche minuto. Qualunque strumento si utilizzi, i dati fondamentali per calcolare l’indennità di rimborso sono:
- tipologia del veicolo (auto o moto)
- modello e serie
- tipo di alimentazione
Tramite queste informazioni basta trovare la riga corrispondente nella tabella ACI dove sarà indicato il costo chilometrico corrispondente. Una volta individuato il costo chilometrico, trovato sulla tabella, basterà moltiplicarlo per il numero di km dichiarati dal dipendente. Tale importo si troverà in busta paga ma non come una normale retribuzione. La tassazione applicata a questa tipologia di pagamenti sarà differente sia per il dipendente che per l’azienda e varia dal tipo di trasferta. Vediamo come …
Tassazione e rimborso chilometrico
La tassazione applicata al dipendente è legata alla destinazione del viaggio di lavoro:
- se il luogo di destinazione è al di fuori del Comune della sede lavorativa il rimborso (calcolato secondo i coefficienti ACI) è esente da tassazione
- se il luogo di destinazione è all’ interno del Comune della sede lavorativa sul rimborso viene applicata la tassazione prevista dalla legge
Inoltre per accedere alla deducibilità sul rimborso chilometrico per i viaggi al di fuori del Comune del luogo di lavoro è fondamentale che il veicolo utilizzato non superi i seguenti requisiti:
- non superiore ai 17 cavalli fiscali per i mezzi a benzina
- non superiore ai 20 cavalli fiscali per i mezzi a gasolio
Se il veicolo utilizzato non rientra in questi parametri la deduzione non sarà al 100% ma sarà rimodulata.
Legge di Bilancio 2020: le nuove regole di tassazione per i fringe benefit
La Legge di Bilancio 2020 approvata dalla Camera contiene alcune novità fiscali per ciò che riguarda le auto aziendali concesse in uso promiscuo. Sostanzialmente cambieranno le regole di tassazione per i fringe benefit riportati su due tabelle distinte: la prima con i valori del fringe benefit fino al 30 giugno, la seconda con la variazione progressiva dei valori dal 1° luglio in poi.
La Legge di Bilancio va a penalizzare i veicoli maggiormente inquinanti introducendo quattro soglie di emissioni di anidride carbonica, all’ aumentare della CO2 aumenterà l’imposta dovuta: fino a 60 g/km, da 61 a 160, da 161 a 190 e oltre 190 g/km. Nella prima fascia, il fringe benefit sarà tassato al 25%, nella seconda al 30%, nella terza al 40% nel 2020 e al 50% dal 2021, nella quarta al 50% nel 2020 e al 60% nel 2021. La nuova disciplina si applicherà solo alle auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020.