Con l’ordinanza del 28 agosto il Ministero della Salute proroga fino al 25 ottobre le restrizioni. L’ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza delle seguenti condizioni (come da ordinanza):
1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
Sommario
ToggleLe nuove condizioni dell’ordinanza per restrizioni viaggi estero
a) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Termine ridotto ingressi Regno Unito
Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
2.In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Restrizioni Viaggi Canada, Giappone e Stati Uniti
3.Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Art. 3
- Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti categorie:
a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza;
c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
- L’ingresso nel territorio nazionale dagli Stati e territori di cui al comma 1 è sottoposto alla seguente disciplina:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.
Chi è esonerato
- Potrà essere, altresì, consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute, l’ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità.
- A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del Passenger Locator Form, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera d).
Art. 4
- Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.
Art. 5 - La presente ordinanza produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.