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ToggleCome calcolare il rimborso chilometrico e i fringe benefit nel 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 298 del 22 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate sono comparse le nuove tabelle ACI per calcolare i fringe benefit e il rimborso chilometrico relativo al 2024. Si tratta delle tabelle elaborate annualmente dall’Automobile Club Italia che illustrano i costi per chilometro relativi all’esercizio di autovetture, caravan e motocicli, con valenza nazionale. Come ogni anno questa pubblicazione è dunque molto attesa da fleet manager e altre figure alle prese con la gestione del budget aziendale tra trasferte e fringe benefit. Le tabelle ACI valide per il 2024 distinguono i veicoli per marca, modello e serie. Per ognuno è riportato quindi il costo chilometrico, cioè la tariffa ACI al km.
Cos’è il rimborso chilometrico 2024
Le tabelle ACI servono al datore di lavoro anche per determinare i rimborsi chilometrici nel caso in cui il dipendente abbia usato il proprio mezzo personale per ragioni lavorative. I rimborsi chilometrici per la propria auto sono completamente tassabili per il lavoratore e deducibili dal reddito d’impresa. Infatti la normativa prevede che il datore di lavoro abbia la possibilità di portare in deduzione il 70% dei costi.
A seconda della modalità di remunerazione stabilità per l’intera trasferta oltre il territorio comunale, il regime fiscale è diviso in:
- “a piè di lista” ( cioè rimborso secondo un sistema analitico);
- indennità di trasferta forfettaria;
- “sistema misto”(cioè indennità di trasferta, vitto e alloggio).
L’azienda può quantificare il rimborso delle spese di viaggio grazie alle tabelle ACI e godere così dell’esenzione INPS e IRPEF.
Il rimborso da parte del dipendente può essere richiesto con una dettagliata documentazione delle spese e varia a seconda della tipologia del mezzo. Inoltre, se il veicolo utilizzato non è inserito nelle tabelle pubblicate bisogna far fede alle indicazioni relative ad un modello simile. I numeri riportati nella tabella ACI riguardano sia i costi d’uso del mezzo stesso che i costi di carburante, manutenzione assicurazione e bollo. Ovviamente la tipologia di alimentazione a benzina, metano, gasolio, GPL o elettrica, influenza i diversi valori.
Fringe benefit 2024 novità e regole per veicoli di nuova immatricolazione
I fringe benefit sono una forma di retribuzione erogata al dipendente non sotto forma di denaro, ma bensì come beni e servizi da parte del datore di lavoro. Non sono voci di compenso obbligatorie, ma fanno parte del Welfare Aziendale. Diverse imprese scelgono di adottarli perché costituiscono un incentivo mirato a soddisfare e incentivare il proprio personale. L’esempio più comunque è l’auto aziendale concessa in uso promiscuo, cioè a disposizione sia per esigenze lavorative che per motivi personali. Pertanto, costituendo parte della retribuzione, i fringe benefit concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente e sono sottoposti a tassazione.
La Legge di Bilancio stabilisce nuovi limiti in merito alle buste paga per i lavoratori. Tra le misure che incideranno ci sono anche i fringe benefit. Il tetto massimo di non imponibilità arriva a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per i dipendenti con figli.
Per gli accordi presi prima del 1° luglio 2020, tale imposta è calcolata sulla base delle tabelle ACI ed è considerato reddito del dipendente il 30% del costo che deriva dalla percorrenza convenzionale annua fissata a 15.000 km con il mezzo in concessione. Dal 2020 invece le tabelle tengono conto anche della nuova politica ambientale. Infatti dal 1° luglio 2020 per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione in uso promiscuo, la percentuale dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale da considerare (15.000 chilometri) è così suddivisa per tipologia di mezzo:
25% per i veicoli con emissioni inferiori a 60 g/km;
30% per emissioni superiori a 60 g/km ma inferiori a 160 chilometri;
50% con emissioni tra i 160 e i 190 g/km;
60% per i veicoli le cui emissioni di anidride carbonica superino i 19 g/km.
Calcolo rimborso chilometrico 2024, per uso promiscuo e fringe benefit
A livello pratico, per calcolare il rimborso chilometrico si parte dall’importo indicato nelle Tabelle ACI per ciascun modello di auto e in base al tipo di alimentazione, come riportiamo più sotto. Basta moltiplicare il valore in euro indicato nella quarta colonna del documento e poi moltiplicare il valore per i chilometri percorsi. Il costo include. Invece, per calcolare il fringe benefit, si parte dal costo chilometrico basato sul parametro convenzionale di 15.000 km e la quantità di emissioni di anidride carbonica secondo le fasce CK (25%, 30%, 40% e 50%) indicate nelle tabelle. Moltiplicando il valore chilometrico indicato dalle tabelle per il chilometraggio convenzionale, si ottiene il valore annuale stimato per l’uso dell’auto aziendale. Ovviamente, dividendo il numero per 12 si ottiene il valore del fringe benefit mensile da erogare al dipendente.
Attenzione: i parcheggi e i costi dei pedaggi sono esclusi dal calcolo del rimborso.
Dal momento che le tabelle ACI per il rimborso chilometrico elencano quasi 15mila veicoli, l’Automobile Club Italia ha voluto semplificare la vita agli utenti rendendo disponibile e gratuito sul proprio sito un servizio di calcolo rapido del costo chilometrico. Basta registrarsi e poi inserire categoria, marca e alimentazione.
Tabelle ACI 2024 pubblicate
Scaricando le tabelle per (clicca qui) fringe benefit, si possono ottenere le tabelle per:
- Autoveicoli in produzione includono:
- autoveicoli a Benzina
- autoveicoli a Gasolio
- autoveicoli GPL – Metano
- autoveicoli ibridi
- autoveicoli plugin elettrici.
- Autoveicoli fuori produzione includono:
- Autoveicoli Benzina
- Autoveicoli Gasolio
- Autoveicoli GPL – Metano
- Autoveicoli ibridi
- Autoveicoli plug-in elettrico
- Vi sono poi Microcar e Motoveicoli e Autocaravan.
Tassazione dei rimborsi chilometrici 2024
Dai rimborsi chilometrici sono esclusi gli importi relativi a prestazioni di lavoro fornite in comuni diversi da quello della sede di lavoro. Bisogna inoltre sottolineare che, se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la destinazione di lavoro dalla propria residenza è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, la somma di rimborso riconosciuta non è imponibile; viceversa, se la distanza percorsa è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, e viene erogato un rimborso chilometrico di maggior valore, la differenza d’importo rientra nel reddito imponibile.