Modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico

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Pubblicata sulla GU dell’1 settembre u.s. l’ORDINANZA del MINISTRO DELLA SALUTE 30 agosto 2021 recante Adozione delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».

Si compone di due articoli e un allegato.
 
L’allegato aggiorna e sostituisce il documento di cui all’allegato 15 del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato tecnico.
Nel documento vengono stabilite alcune «misure di sistema», fatta salva la possibilità per le regioni e province autonome di introdurre prescrizioni più restrittive nel sistema dei trasporti, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento.

Tra le «misure» introdotte, viene sottolineata l’importanza dell’articolazione dell’orario di lavoro, differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa, per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità generale.
 
Ugualmente, importante è anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo  del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria.
E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.) e il più ampio coordinamento sinergico con i piani spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio 2021.

Inoltre, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso:
– agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza dell’80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori;
– ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– agli autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico
su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti; – agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti.
 
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 

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